Art. 6.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

 

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